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Elezioni 2018, come si vota per la Regione Lazio

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Galvanica Bruni

Il prossimo 4 marzo, i residenti nella Regione Lazio che si recheranno alle urne oltre alla scheda rosa per la Camera dei Deputati e a quella gialla per il Senato della Repubblica, riceveranno una terza scheda di colore verde per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e il rinnovo dei 51 Consiglieri del Consiglio Regionale, che verranno così eletti.

Il Presidente della Regione sarà eletto direttamente dai cittadini con metodo maggioritario a turno unico, ovvero vince chi prende più voti fra i 9 candidati in corsa (ndr: per sapere chi sono clicca qui).
Non ci sarà dunque un ballottaggio tra i primi due classificati come invece avviene ad esempio per l’elezione del sindaco di Roma. Da notare infine che anche il presidente è consigliere.

40 consiglieri verranno eletti ripartendoli tra le varie liste con calcolo proporzionale sulla base dei voti presi da ciascuna lista e all’interno di esse sulla base del numero di preferenze ricevute da ogni singolo candidato.

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10 consiglieri saranno eletti come premio di maggioranza scegliendoli sempre in ordine di numero di preferenze ricevute tra i candidati appartenenti alle liste collegate al Presidente della Regione Lazio risultato eletto e ripartiti tra di esse in base proporzionale ai voti ricevuti.

Il funzionamento delle elezioni regionali del Lazio sono governate dalla Legge Regionale 2-2005Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del consiglio Regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio Regionale” che è stata modificata di recente con la Legge Regionale 10-2017.

Come si esprime il voto

In particolare i commi 3,4 e 5 dell’Art. 5 bis della Legge danno le indicazioni su come deve essere espresso il voto. Occorre quindi fare attenzione ai seguenti punti.

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L’elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima.

Attenzione, nel caso di espressione di due preferenze una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall’ordine, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Per chiudere, una nostra nota relativa alle preferenze: esse vanno espresse scegliendo esclusivamente candidati appartenenti alla lista cui si è dato il voto; nel caso si votasse una lista e si indicasse la propria preferenza per candidati non appartenenti ad essa, sarà considerato valido il solo voto di lista e nulla invece l’indicazione della/e preferenza/e.

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