Il prossimo 4 marzo, i residenti nella Regione Lazio che si recheranno alle urne oltre alla scheda rosa per la Camera dei Deputati e a quella gialla per il Senato della Repubblica, riceveranno una terza scheda di colore verde per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e il rinnovo dei 51 Consiglieri del Consiglio Regionale, che verranno così eletti.
Il Presidente della Regione sarà eletto direttamente dai cittadini con metodo maggioritario a turno unico, ovvero vince chi prende più voti fra i 9 candidati in corsa (ndr: per sapere chi sono clicca qui).
Non ci sarà dunque un ballottaggio tra i primi due classificati come invece avviene ad esempio per l’elezione del sindaco di Roma. Da notare infine che anche il presidente è consigliere.
40 consiglieri verranno eletti ripartendoli tra le varie liste con calcolo proporzionale sulla base dei voti presi da ciascuna lista e all’interno di esse sulla base del numero di preferenze ricevute da ogni singolo candidato.
10 consiglieri saranno eletti come premio di maggioranza scegliendoli sempre in ordine di numero di preferenze ricevute tra i candidati appartenenti alle liste collegate al Presidente della Regione Lazio risultato eletto e ripartiti tra di esse in base proporzionale ai voti ricevuti.
Il funzionamento delle elezioni regionali del Lazio sono governate dalla Legge Regionale 2-2005 “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del consiglio Regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio Regionale” che è stata modificata di recente con la Legge Regionale 10-2017.
Come si esprime il voto
In particolare i commi 3,4 e 5 dell’Art. 5 bis della Legge danno le indicazioni su come deve essere espresso il voto. Occorre quindi fare attenzione ai seguenti punti.
L’elettore può, a scelta, votare:
a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.
Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima.
Attenzione, nel caso di espressione di due preferenze una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall’ordine, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
Per chiudere, una nostra nota relativa alle preferenze: esse vanno espresse scegliendo esclusivamente candidati appartenenti alla lista cui si è dato il voto; nel caso si votasse una lista e si indicasse la propria preferenza per candidati non appartenenti ad essa, sarà considerato valido il solo voto di lista e nulla invece l’indicazione della/e preferenza/e.
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