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Piano di assetto Parco di Veio: la replica di VAS all’Ente Parco

Derattizzazioni e disinfestazioni a Roma

parcodiveio.jpgRiceviamo da Rodolfo Bosi, responsabile del Circolo Territoriale di Roma dell’Associazione Verdi Ambiente e Società, e pubblichiamo la seguente replica alle dichiarazioni (leggi qui) rilasciate a VignaClaraBlog.it da Fernando Petrivelli, presidente dell’Ente Parco Veio, in merito alla procedura di adozione del piano di assetto del Parco.

“Come Presidente dell‘Ente Parco di Veio, oltre che come avvocato, il sig. Fernando Petrivelli è arrivato a dichiarare che il comunicato di VAS sia stato emanato “sulla base di informazioni e interpretazioni distorte, errate e gravemente lesive dell’immagine dell’Ente Parco”, per cui si riserva “ogni eventuale azione legale a tutela degli interessi pubblici”: dal momento che l’associazione ambientalista di cui sono responsabile anche come coordinatore per parchi e territorio rappresenta interessi diffusi e comunque parimenti “pubblici”, mi riservo a mia volta ogni eventuale azione legale anche e soprattutto a difesa dell’onore e della dignità della mia persona e delle mie “censure”, che l’avv. Petrivelli si è permesso di definire “opinioni” personali di qualcuno che si diletta (senza averne peraltro né le capacità, né i titoli) ad improvvisarsi esperto legale”.

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 “Ai fini però di una corretta informazione, mi corre l’obbligo di chiedere una replica (anche per non permettere il protrarsi di una eventuale mia diffamazione a mezzo stampa) riguardo a quelle questioni di interesse pubblico, su cui il Presidente ha rilasciato dichiarazioni che non rispondono a quanto dettato dalle norme.”

1 – Sul sito web ufficiale del Parco è stata all’epoca pubblicata quella che era soltanto una “proposta” di Piano, che in quanto tale veniva sottoposta al confronto di tutti, a differenza di come hanno agito oggi sia il Presidente che il Direttore negando alle associazioni ambientaliste una audizione prima della adozione, benché più volte da loro stessi promessa in comunicati ufficiali.
2 – Non mi risulta nessun Ente Parco che abbia pubblicato on-line il Piano di Assetto prima della sua pubblicazione sul B.U.R. del Lazio: non lo ha fatto nemmeno la Regione Lazio con il PTPR.
3 –  Riguardo alla certezza dell’avv. Petrivelli che la pubblicazione “non … può alimentare nessuna dinamica speculativa”, mi limito a far sapere che, con una strana coincidenza, subito dopo il 9 dicembre sulla Cassia sono spuntati quanto meno due cartelli che reclamizzano la vendita di aree dentro al parco di Veio, di cui mi riservo di verificare se siano state destinate alla edificazione dal Piano di Assetto: si può ripetere per esse quanto già successo in casi analoghi tanto di persone che nell’ignoranza della normativa vigente in materia acquistano aree agricole al prezzo pieno di quelle edificabili quanto di soggetti economici che “investono” proprio sulla potenzialità edificatoria di queste aree e che, conoscendo perfettamente l’iter normativo che c’è ancora da fare, riescono a strappare un prezzo intermedio, comunque ben più basso, in considerazione proprio del rischio che corrono se alla fine le aree ritornassero ad essere agricole.
4 –  La procedura di VAS, in assenza di una legge regionale che la disciplini, può essere svolta anche secondo “direttive regionali”, che non possono e non debbono però derogare da quanto prescrive il Decreto sull’Ambiente, secondo cui il procedimento di VAS è costituito di 7 fasi, delle quali la 1° non costituisce l’avvio vero e proprio della procedura, perché consiste nella sola “verifica di assoggettabilità” a VAS che spetta di decidere alla Regione Lazio sulla base di un semplice “Rapporto Preliminare Ambientale” (trasmesso dall’Ente Parco il 6.8.2009), dal momento che non è del tutto obbligatoria per tutti i piani e programmi.
La procedura vera e propria di VAS si concretizza con la redazione di un “Rapporto Ambientale” che segue a quello preliminare e che, dovendo far parte integrante del Piano di Assetto, deve incidere sulle sue scelte finali: dal momento che il 9 dicembre scorso è stato adottato un Piano di Assetto senza nemmeno il “Rapporto Preliminare Ambientale”, l’avv. Petrivelli dovrebbe se non altro spiegare se le “direttive regionali” indicassero questo tipo di procedura seguita dall’Ente Parco.
5 –  L’avv. Petrivelli cita la stessa disposizione normativa da me riportata sul comunicato stampa, proprio a dimostrazione della annullabilità per violazione di legge dei “provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta”: non ritengo che ci sia bisogno di un esperto legale per capire che sono provvedimenti “adottati” anche atti amministrativi come per l’appunto la delibera di adozione del Piano di Assetto e che la suddetta disposizione non è di certo riferita alla delibera di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
6 – Risponde solo in parte al vero che “l’Ente Parco ha seguito pedissequamente le istruzioni concordate con la Regione” come ho potuto accertare di persona nel corso dell’intervento tenuto dall’arch. Luca Colosimo nell’ambito della 2° Conferenza del sistema delle aree protette del Lazio quando ha fatto proiettare una diapositiva che riportava una “ipotesi di lavoro” che indicava apparentemente la stessa procedura seguita per Veio con la pubblicazione del Piano adottato tanto per 40 giorni (nel rispetto del 4° comma dell’art. 26 della l.r. n. 29/1997) quanto per 60 giorni (nel rispetto del 1° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006): quella “ipotesi di lavoro” prevede però l’adozione del Piano di Assetto assieme al Rapporto Ambientale” e ad una sua sintesi non tecnica, che non figurano affatto nella delibera di adozione, dove si parla peraltro solo del “Rapporto Preliminare Ambientale”, comunque nemmeno adottato contestualmente al Piano di Assetto, per cui non si può dire che l’Ente Parco abbia seguito “pedissequamente le istruzioni concordate con la Regione”.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 15 del Codice dell’Ambiente spetta all’Ente Parco di Veio (come autorità procedente, prima ancora quindi della Giunta Regionale), in collaborazione con l’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Ambiente della Regione Lazio, provvedere, ove necessario, alla revisione del Piano di Assetto alla luce del parere motivato espresso in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano pubblicato, anche se sulla base della “ipotesi di lavoro” della Regione Lazio.
7 – Nel dispositivo della delibera n. 32/2009 si subordina da un lato l’invio alla Regione Lazio del Piano di Assetto “alla conclusione dell’iter preliminare di consultazione nell’ambito della VAS già avviata ed all’allegazione ad esso del rapporto Ambientale e di una sua sintesi non tecnica”, che riguarda proprio il procedimento disciplinato dall’art. 14, che obbliga però alla pubblicazione della “proposta” del Piano e non del Piano già adottato, mentre dall’altro lato viene subito dopo disposto che la pubblicazione debba avvenire “successivamente alla conclusione dell’iter per la adozione del Rapporto Ambientale” quando con la delibera n. 32/2009 non é stato adottato nemmeno il Rapporto Preliminare Ambientale: per di più sul sito web ufficiale dell’Ente si cita solo il procedimento di pubblicazione per 40 giorni e non anche quello di pubblicazione per 60 giorni ai fini della VAS.
8 – L’avv. Petrivelli considera infine “presunti” i vizi di legittimità da me enunciati nel comunicato stampa: dal momento che la legge non ammette ignoranza da parte di nessuno, e men che mai da amministratori pubblici, mi limito a far presente che la legge regionale 29/1997 prescrive il divieto assoluto di nuove edificazioni nelle sottozone C di protezione, che vengono invece “autorizzate” in ben 5 schede-progetto relative ai “Parchi Territoriali”.
9 – Il Presidente sostiene infine che il Piano è stato adottato “nel rispetto più assoluto dei principi di tutela e salvaguardia dei beni tutelati”: sto per formalizzare la richiesta di annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto, a cui saranno allegate le 2 mie analisi di tutte le 43 sottozone D3 e delle 42 sottozone D5, che dimostrano in modo inconfutabile che la totalità delle prime e buona parte delle seconde sono del tutto difformi dai PTP e dal PTPR, malgrado l’obbligo di conformarsi ad essi sancito dalla Corte Costituzionale.
10 – Anziché rispondere alle richieste di chiarimenti da me trasmesse per posta elettronica lo scorso 13 dicembre anche al Direttore ed al Vicepresidente (unico a sentire il dovere di darvi un seguito sintetico), l’avv. Petrivelli ha preferito quanto meno screditarmi dopo che dall’esame del Piano pubblicato sul sito mi sono dato da solo buona parte delle risposte, arrivando a rilevare le violazioni di legge che il Presidente non vuole riconoscere, scambiandole per “polemiche alimentate sulla base di informazioni e interpretazioni distorte”.

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