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Ponte Milvio – Ordinanza anti alcol estesa a Tor di Quinto, via Flaminia e via Riano

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Nel dare la notizia dell’entrata in vigore dell’ordinanza anti alcol, nel giorno stesso in cui veniva annunciata, l’avevamo detto subito: qualcosa non quadra (leggi qui). Stranamente, fra le zone off limits del XX Municipio mancavano all’appello viale Tor di Quinto, via Riano e via Flaminia, ricche di locali e scenari di episodi notturni poco edificanti, come l’accoltellamento e la rissa di poche notti fa. E il Campidoglio ora ha posto rimedio, anche sulla scia di quanto richiesto dal XX Municipio e dal XX Gruppo di Polizia Municipale.

Ed infatti oggi, venerdì 13 maggio, il sindaco Gianni Alemanno ha firmato una nuova ordinanza che integra la precedente già in vigore dal 1 aprile al 30 giugno.
Questo nuovo provvedimento è valido dal 14 maggio al 30 giugno 2011 ed è immediatamente esecutivo.

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Il divieto opera nelle seguenti vie e piazze: via Riano, Viale Tor di Quinto (da piazzale Ponte Milvio a via Civita Castellana), via Flaminia (da piazzale Ponte Milvio a Corso Francia), via Castelnuovo di Porto, lungotevere Maresciallo Diaz (da piazzale Lauro De Bosi a largo Maresciallo Diaz).

Questi siti vanno ad aggiungersi ai precedenti e cioè Piazza Saxa Rubra, via della Stazione di Prima Porta, via della Villa di Livia,  via della Giustiniana dal civico 1 al civico 16 e vicolo di Prima Porta nel quartiere di Prima Porta.
In zona Farnesina il divieto si applica in via della Farnesina da piazzale Ponte Milvio fino all’incrocio con via della Maratona, in via Prati della Farnesina ed in via Orti della Farnesina.
Infine, in zona Ponte Milvio,  a piazzale Ponte Milvio ed a Largo Maresciallo Diaz.

Nello specifico, l’ordinanza prevede il divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 23 fino alla chiusura degli esercizi. Nella stessa ordinanza, è altresì vietato, dalle ore 23 alle ore 6, il consumo di bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, ricadenti negli specifici ambiti territoriali indicati.

Le violazioni all’ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 in quale prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.”

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