Riceviamo dall’Avvocato Roberto Colica la comunicazione secondo la quale è impossibile far valere azioni esecutive da parte dei privati, che vantano un credito contratto prima del 4.7.2008, nei confronti del Comune di Roma.
La situazione è la seguente:
L’art. 248 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI – CAPO II – Enti locali dissestati: disposizioni generali) a proposito della dichiarazione di “stato di dissesto finanziario” che, come ricorda l’art. 242 si ha “se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”, testualmente dispone che:
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Per il comune di Roma trova pertanto applicazione l’art. 78 n. 6 della legge 133 del 6.8.2008 che, sotto la rubrica “disposizioni urgenti per Roma Capitale” dispone che “. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l’applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [cioè 4.7.2008], dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 248 e del comma 12 dell’articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, allo stato attuale e per tutti i debiti contratti prima del 4.7.2008 il Comune di Roma è inattaccabile, in quanto, pur non essendo stato dichiarato il suo stato di dissesto, gode dei privilegi di tali comuni! In pratica è come una società sottoposta a procedura concursuale: sono inammissibili le azioni esecutive individuali.
Per ulteriori informazioni
Avv. Roberto Colica
roberto.colica@fastwebnet.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA