Il XX Municipio comunica che lo Spin off accademico dell’Università degli Studi della Tuscia, SEA Tuscia S.r.l., intende realizzare 1000 impianti fotovoltaici su tetto al fine di favorire lo sfruttamento delle Fonti Energetiche Rinnovabili. A tal fine la SEA Tuscia Srl, con il patrocinio del XX Municipio, promuove un progetto denominato “Tetti in Comune” per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso la concessione di un finanziamento privato per l’installazione di tali tecnologie.
Termine ultimo per la presentazione delle domande il 15 novembre 2010. La scheda descrittiva del progetto “Tetti in Comune”, l’Avviso Pubblico ed il Modulo di domanda sono visionabili sul sito del XX Municipio, cliccando qui.
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Da una lettura superficiale dei documenti sembrerebbe che occorra essere proprietario o disporre di un diritto reale di godimento sulla
struttura edilizia su cui si potrebbe realizzare l’impianto fotovoltaico.
Ne deduco quindi che tutti i condomìni saranno esclusi dall’iniziativa.
Il GSE che è l’interlocutore con il quale ad oggi si stipula il contratto (Conto Energia o cessione a prezzo concordato) ha specificato chiaramente che nel caso di installazioni condominiali, serve l’autorizzazione assembleare (50%+1) che peraltro non può essere negata se il progetto di posa rispetta i dettami dell’art.1102 (ricorda che lo stesso impianto, sia nella forma che nella sostanza, deve poter essere realizzato anche da tutti gli altri).
Non occorre il voto ad unanimità che servirebbe se fosse modificata la destinazione d’uso del tetto,cioè quella di copertura dell’edificio,che in questo caso rimane immutata.
Se l’occupazione “permanente” garantisce installo a tutti presenti e futuri,non vi è neppure necessità di delibera nel rispetto ed in virtù dell’art.1102cc.
Art. 1102 – Uso della cosa comune 1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne PARIMENTI USO secondo il loro diritto.
Nel caso in cui la porzione occupata fosse maggiore e non garantisse un parimenti uso allora si dovrebbe deliberare in merito ad un’indennità od altra soluzione, ma il fatto che l’installo sia permanente diventa rilevante solo in quest’ultima ipotesi.
In ogni caso (anche se si rispetta l’art. 1102) il GSE per poter avviare la pratica, nel caso dei condomini (sia che l’impianto sia comune, sia che sia di un singolo condomino privato) RICHIEDE ESPRESSAMENTE che ci sia la deliberazione da parte dell’assemblea.