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Installare un montascale: cosa dice la legge

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Derattizzazioni e disinfestazioni a Roma

L’abbattimento delle barriere architettoniche è una questione che è da anni al centro di numerosi progressi che si sono fatti anche in materia legislativa. Risale al 1989 la prima legge che impone che tutti gli spazi pubblici debbano essere fruibili anche da persone che presentano problemi di mobilità. Tra i metodi per abbattere le barriere architettoniche e facilitare la vita di chi non può muoversi in completa autonomia, vi sono una serie di soluzioni che risultano efficaci nel restituire la giusta indipendenza e, soprattutto, la dignità ai disabili di partecipare senza limitazioni alla vita sociale e lavorativa. Ma quali sono questi dispositivi e come procedere da un punto di vista legislativo alla loro installazione? Vediamolo insieme.

A risolvere il problema delle barriere architettoniche interviene la legislatura nel 1989 con la legge n. 13, D.M. 236 che impone che in ogni progetto siano previsti spazi fruibili da chiunque. Gli edifici privati che sono oggetto di questa normativa dalla quale ormai non è più possibile prescindere sono diversi. Il testo di legge si riferisce, infatti a:

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  • edifici privati di nuova costruzione;
  • edifici di edilizia residenziale pubblica che siano di nuova costruzione;
  • edifici privati in ristrutturazione;
  • spazi esterni di pertinenza degli edifici.

Il regolamento di attuazione della stessa normativa, il DM 236/89, pone in essere i livelli qualitativi di progettazione e costruzione degli edifici e stabilisce i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità che essi devono seguire e rispettare. Oltre a questo, la legge prevede anche che per i lavori che puntino all’abbattimento delle barriere architettoniche siano assicurate agevolazioni fiscali importanti a sostegno dell’acquisto di determinati impianti. Dunque, che voi vogliate montare un montascale a Roma, che abbiate necessità di installare un ascensore a Milano, le leggi regionali, supportate dalla legge 13/1989, vi assicureranno una detrazione Irpef importante sulle spese affrontate per il loro acquisto e la loro installazione.

Vi segnaliamo le percentuali che vengono calcolate in base ai limiti di spesa.

  • per costi che non superino i 582,28 euro, il contributo è concesso in misura pari alla spesa;
  • per costi che vanno da 2.582,20 euro a 12.911,42 euro il contributo è maggiorato del 25%;
  • per costi che superano 12.911,42 euro il contributo è maggiorato di un ulteriore 5%.

Il contributo viene erogato solo a conclusione dei lavori che dovranno essere interamente pagati attraverso un bonifico bancario dedicato. Sarà cura del richiedente presentare le fatture relative ai lavori di intervento al sindaco del Comune al fine di ottenere il rimborso.

Va da sé che il rimborso sarà autorizzato esclusivamente per lavori richiesti a fronte della presentazione di una esaustiva documentazione attestante la reale e comprovata invalidità permanente del richiedente. Sarà il fornitore dell’impianto a ricevere tutta la documentazione corredata di:

  1. una prescrizione medica rilasciata da un medico specialista della Asl di appartenenza del richiedente che attesti il reale legame funzionale tra la disabilità e il sussidio di cui si richiede l’acquisto;
  2. un certificato rilasciato dalla stessa Asl che attesti l’invalidità funzionale di carattere permanente del richiedente.

Anche per l’Iva il discorso cambia. Nel dettaglio, l’aliquota verrà applicata con una particolare agevolazione al 4%, ma solo per le spese di manodopera e per tutte le prestazioni che sono attinenti all’appalto dei lavori. Per quanto riguarda, invece, le spese di progettazione e le spese di materiale, l’Iva resta invariata.

Dopo aver dunque chiarito che esiste una legge che promuove e facilita l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di impianti come i montascale, le pedane elevatrici o gli ascensori, vogliamo chiarire anche il dubbio legittimo che può subentrare quando a fare richieste di intervento sia una persona che abita in un condominio. Va da sé, infatti, che per gli interventi in una casa privata, oltre agli obblighi di legge, nulla può interferire con l’inizio dei lavori. Diverso è il caso di un condominio in cui è necessario informare tutti i condomini dello stabile dell’intenzione e della necessità di procedere ai lavori. Una cosa deve essere chiarita: i lavori non devono in alcun modo ledere il diritto di godimento della proprietà da parte degli altri condomini. Per questo, prima dell’esecuzione dei lavori, sarà necessario prevedere un sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dalla ditta fornitrice dell’impianto che verifichi l’idoneità dello spazio in cui si dovranno realizzare i lavori.

A tal proposito, però, è importante sapere che l’installazione di un montascale non richiede interventi murari perché sono dispositivi che vengono montati direttamente sulle scale. Inoltre, non c’è nemmeno bisogno di intervento all’impianto elettrico perché questi vengono alimentati attraverso una presa di corrente.

In commercio esistono dispositivi davvero facili da montare che si adattano molto bene a qualsiasi tipo di scale, garantendo sicurezza e affidabilità anche in curva e un ingombro davvero ridotto che non arreca dunque nessun disagio agli altri.  Per quanto riguarda la spesa, una volta raggiunto il quorum, essa dovrà essere suddivisa tra tutti i condomini favorevoli all’intervento, in base ai millesimi di proprietà.

In questo caso, nella causale del bonifico da effettuare per i lavori, sarà necessario indicare, oltre alla causale e al codice fiscale del richiedente, anche quello dell’amministratore di condominio. In seguito, la documentazione che comprenderà la copia del bonifico effettuato, tutte le ricevute relative all’esecuzione dei lavori e le fatture dovrà essere consegnata agli uffici finanziari competenti.

Nel caso di una spesa sostenuta per lavori effettuati in un condominio che rientra nell’abbattimento delle barriere architettoniche, la detrazione corrisponderà al 50%. Nel caso di privati che richiedano l’intervento, il rimborso rientrerà tra le spese sanitarie e sarà pari al 19% della spesa complessiva.

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