
Partendo dal presupposto che “l’utilizzo al di fuori di ogni cautela di fuochi di artificio, cosiddetti botti, provoca danni a persone, animali e cose“, e che in base alla vigente normativa “i Comuni non hanno la possibilità di vietarne la vendita sul proprio territorio negli esercizi abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico“, al sindaco Gualtieri, così recita l’ordinanza, non è rimasto altro che adottare “l’unica misura possibile” e cioè “il divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, nel periodo dal 31 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022“.
Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza n.247 del 29 dicembre, con la quale nella capitale vengono vietati i botti di capodanno su tutto il territorio capitolino a partire dalle 00.01 del 31 dicembre fino alle 24.00 del 6 gennaio.
Dal provvedimento sono esclusi i cosiddetti “petardini da ballo” (categoria F1 della normativa), quali fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e simili.
La multa per chi non rispetta il divieto arriva fino a 500 euro.
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