Spesso, quando si acquista uno scooter o un ciclomotore, si procede all’assicurazione senza valutarne o conoscerne effettivamente tutti i dettagli. Per chiunque sia in procinto di acquistare un nuovo veicolo, dunque, è bene sapere che la legge Bersani ha introdotto novità significative. Cercheremo, in questo breve articolo, di sintetizzarle nella maniera più chiara possibile così da rendere edotti tutti i futuri motociclisti e anche quelli che già sulle due rute trascorrono gran parte della giornata.
Entrata in vigore nel 2007, la legge Bersani si è resa foriera di importanti novità introdotte che riguardano l’assicurazione degli scooter e, più in generale, dei veicoli a due ruote.
È opinione comune che non tutti conoscano, nel dettaglio, queste importanti novità che incidono anche sul costo finale dell’acquisto di un veicolo, sia esso nuovo o usato. Sarà pertanto importante precisare alcuni punti salienti della legge che hanno apportato cambiamenti non ancora noti a tutti, soprattutto da un punto di vista pratico e che garantiscono anche diversi vantaggi.
Le novità in campo assicurativo portano molti utenti a farsi domande, in particolare sulla classe di merito, un dettaglio che incide in maniera importante sul costo finale nell’acquisto di un ciclomotore. La domanda principale verte sulla possibilità di trasferimento della classe di merito.
Spieghiamo dunque che la legge numero 40 del 2007 consente di assicurare per la prima volta un veicolo di proprietà “ereditando” la classe di merito di un familiare convivente. Come già anticipato, questo è uno dei fattori principali che va ad influenzare il costo finale dell’assicurazione. Ed è chiaramente un parametro fondamentale per poter risparmiare sui costi assicurativi.
La classe di merito di cui ci si può avvalere è la stessa che risulta dall’ultimo attestato di rischio relativo ad un altro veicolo già assicurato. Questa è una condizione che si verifica anche nel caso in cui il contratto di assicurazione non sia stato rinnovato per l’inutilizzo del mezzo. È infatti vero che l’attestato di rischio mantiene inalterata la sua validità per un arco temporale di 5 anni.
Inoltre, chiunque acquisti un’auto o un ciclomotore ha la possibilità di assicurare il veicolo usufruendo della classe di merito del veicolo intestato anche ad un parente o ad un convivente. Non è richiesto, infatti, alcun vincolo di parentela. Sarà necessario che la persona dalla quale si eredita l’attestato di rischio sia una persona convivente e che abbia lo stesso indirizzo di residenza nello stato di famiglia. Ciò che non è obbligatorio è, invece, che la compagnia assicurativa sia la stessa dell’intestatario. I conducenti di ciclomotori che vogliano avvalersi delle novità introdotte da questo testo di legge possono, infatti, stipulare un contratto d’assicurazione con una compagnia diversa da quella che ha rilasciato la polizza, la cui classe di merito si vuole ereditare. Tutte le compagnie d’assicurazione devono rilasciare l’attestato di rischio, ad oggi in formato digitale, il cui duplicato deve essere fornito per ottenere un preventivo anche da un’altra compagnia assicurativa.
Inoltre, le compagnie, non possono più stipulare contratti pluriennali. In questo modo, il cliente può, senza nessun problema o obbligo e senza incorrere in indennizzi o penali interrompere facilmente il contratto d’assicurazione e cambiare compagnia. Si punta, dunque, ad una più completa tutela dell’assicurato anche grazie all’abolizione del tacito rinnovo. Infatti, ad oggi, al termine del periodo di copertura il rinnovo automatico della polizza non sarà più possibile senza un esplicito consenso da parte del cliente. La polizza, dunque, scade senza che il contraente abbia la necessità di inviare – generalmente a mezzo raccomandata – la disdetta. È chiaro che, in questo modo, diventa molto più facile cambiare compagnia assicurativa e si potrà semplicemente stipulare una nuova polizza lasciando scadere quella vecchia, senza che sia necessario o obbligatorio fare una comunicazione alla precedente compagnia di assicurazioni.
Per potere beneficiare di questa opportunità il veicolo non deve mai essere stato assicurato dal nuovo proprietario. Ciò che è bene sottolineare in questa sede è che non è in nessun caso possibile trasferire la classe di merito da un’auto ad una moto o ad uno scooter e viceversa. Si deve sempre trattare della stessa tipologia di veicoli. Per quanto riguarda il trasferimento della classe di merito tra moto, è importante ricordare che questa può avvenire solo ed esclusivamente tra due veicoli della stessa categoria. Ad esempio, se si intende passare da un ciclomotore ad un motociclo, questo non sarà possibile.
Un’altra particolarità della legge da ricordare è che l’oggetto sono le assicurazioni delle persone fisiche: sono, infatti, escluse dal suo campo di applicazione le auto aziendali.
Una domanda che a tal proposito gli utenti si fanno riguarda i sinistri relativi al veicolo precedentemente assicurato. Hanno effetti pregiudizievoli sulla classe di merito? La risposta è no. Tanto più che, in caso di incidente, la legge vieta alla compagnia d’assicurazione di variare la classe di merito prima che tutte le responsabilità dell’intestatario della polizza vengano accertate.
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