Home ATTUALITÀ I nostri amici cani e gatti nel condominio

    I nostri amici cani e gatti nel condominio

    Animali e condominio
    Galvanica Bruni

    La decisione di adottare o acquistare un cane o un gatto è una scelta di vita, poiché di fatto, una volta entrato in casa, cambia la vita. Una decisione di questo tipo comporta impegno, che durerà per tutta l’esistenza del nostro amico a quattro zampe fermo restando che adottarne uno è un gesto di civiltà, oltre che un’esperienza di arricchimento reciproco, per l’affetto che sicuramente il cane o il gatto sono in grado di dare ma anche per l’affetto che gli daremo prendendocene cura quotidianamente.

    La scelta di avere un cane o un gatto deve essere quindi consapevole. Per questo, prima di procedere all’adozione o all’acquisto, è bene prendere in considerazione tutta una serie di aspetti, possibili impedimenti o problemi, che potrebbero sorgere in futuro. Soprattutto quando si vive in un condominio.

    Continua a leggere sotto l‘annuncio

    Norme di Legge

    Il comma 5 dell’art. 1138 del Codice Civile, riformato dalla nuova Legge del Condominio, recita che “le norme del Regolamento di Condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

    Una recente sentenza del Tribunale di Cagliari (22 Luglio 2016) ha confermato che nessun tipo di Regolamento Condominiale (contrattuale od assembleare) può vietare di detenere animali domestici negli appartamenti.

    Quindi gli articoli dei Regolamenti Condominiali, redatti prima e dopo la nuova Legge N.° 220/2012 del Condominio e che prevedono il divieto di tenere animali domestici, sono nulli.

    Gli spazi comuni condominiali come il cortile, il giardino ed anche l’ascensore, sono accessibili quindi ai cani ed ai gatti, sempre nel rispetto delle norme d’igiene e di sicurezza di base.

    Consigli pratici e regole da rispettare

    Cani in ascensore

    Rispettare le disposizioni contenute dell’ordinanza del Ministero della Salute, in vigore dal 23 Marzo 2009, che prevede per i proprietari dell’animale i seguenti obblighi:

    • mantenere pulita l’area di passeggio e gli spazi condominiali compresa l’ascensore
    • utilizzare il guinzaglio in ogni luogo
    • applicare la museruola in caso di cani aggressivi. Inoltre è sempre in vigore la responsabilità civile ex art. 2052 del Codice Civile e penale dei proprietari, nel caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi.
    • non lasciare a lungo cani e gatti liberi di circolare nel cortile e negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra riportate, perché potreste disturbare la quiete del palazzo, dare fastidio a chi non ama gli animali e creare problemi d’igiene.
    • i proprietari degli animali devono comportarsi in modo tale di rispettare la quiete e l’igiene degli altri condomini dell’edificio. Nel caso di rumori causati dall’abbaiare del cane si può ipotizzare”il disturbo della quiete e del riposo delle persone”,(art. 659 del Codice Civile) soprattutto di notte, sempre che il rumore sia superiore alla soglia d’inquinamento acustico stabilito per legge.
    • non abbandonare il cane o il gatto troppo a lungo sul balcone / terrazzo o nell’abitazione: il proprietario potrebbe essere accusato di “omessa custodia” (art. 672 del Codice Penale)
    • il Condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli, per le quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex art. 844 del Codice Civile, può richiedere l’allontanamento dell’animale in base all’art. 700 del codice di procedura civile;
    • proteggere i propri animali da eventuali condomini che hanno intenzione di maltrattarli. Nel caso si deve presentare subito denuncia ai Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Corpo Forestale; inoltre l’ENPA (Ente Protezione Animali) è sempre disponibile per assistenza.

    Domande

    L’Amministratore od il Regolamento del Condominio possono limitare il numero degli animali tenuti dai Condomini ?

    In linea di massima no, purché il numero dei nostri amici cani e gatti non sia tale da poter creare problemi d’igiene (odori sgradevoli) e quantità di rumore tale da disturbare la quiete ed il riposo degli altri condomini.

    Bisogna avvisare l’Amministratore se si detengono animali?

    Certo sarebbe meglio; in particolare se si è proprietari di cani aggressivi sarebbe auspicabile comunicare all’amministratore il tipo di cane, l’eventuale patentino e la polizza assicurativa.
    Nel caso di animali esotici o” strani”, avvertire e comunicare le misure di sicurezza adottate per evitare situazioni di pericolo per gli altri condomini.

    L’Amministratore può vietare di utilizzare l’ascensore insieme a cani e gatti ?

    Assolutamente no, purché siano sempre rispettati sicurezza ed igiene.

    © Riproduzione Riservata

    La rubrica Casa e Condominio, di cui questo articolo fa parte, è curata dall’Architetto Paolo Cortesi.
    Per ulteriori approfondimenti su questo ed altri temi:
    www.alfagestroma.it | Alfagest Roma, gestione immobili e amministrazione condomini | telefono: 06 393.66.577 – mobile: 335 611.33.77

     

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    LASCIA UN COMMENTO

    inserisci il tuo commento
    inserisci il tuo nome