Anche Italia Nostra scende in campo contro l’ipotesi di un’isola ecologica a La Giustiniana andando ad infoltire la schiera degli oppositori. L’associazione ambientalista chiede il rispetto delle norme di salvaguardia del Parco di Veio affermando “Ben venga un’isola ecologica nel XV Municipio ma non in un’area tutelata da ben tre vincoli”.
“La risoluzione proposta dal Presidente della Commissione Ambiente del XV Municipio che individua un’isola ecologica al km. 10,200, in una delle zone più pregiate di via della Giustiniana, non tiene conto – spiega la nota di Italia Nostra – che l’area è soggetta a ben 3 vincoli paesaggistici, al divieto da parte del Piano territoriale Paesistico di costruzioni di nuovi edifici anche a carattere temporaneo e impone il mantenimento della conduzione agricola, all’art. 23 delle norme del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) che considera non compatibile anche la “nuova realizzazione di depositi merci e materiali”.
“Le norme di salvaguardia riguardano l’obbligo da parte del XV Municipio del rispetto di queste tutele che metà dei Consiglieri della Commissione Ambiente non hanno voluto considerare. Infatti la proposta di isola ecologica – che prevede il deposito di rifiuti ingombranti, le ulteriori aggiunte sia di una sede di zona AMA che di una stazione di servizio – è in totale contrasto con quanto permettono le misure di salvaguardia del Parco di Veio.”
Italia Nostra Roma chiede dunque ai Consiglieri del Municipio, che dovranno votare tra pochi giorni la risoluzione, di non permettere questo progetto individuando un’altra area appropriata al di fuori del Parco.
“Italia Nostra Roma – conclude la nota – lo chiede in particolare al Presidente del Municipio, Daniele Torquati che è anche Presidente della Comunità del Parco di Veio”.
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domanda: adesso sono in vigore le norme di salvaguardia, ma queste sono transitorie. quando sarà approvato il PdA saranno messe da parte. Quindi sorgono spontanee due domande : che zona è quella indicata? Che interventi si possono fare? il tutto alla luce del futuro PdA in discussione in regione
@DavideB – Il territorio ricompreso all’interno della perimetrazione provvisoria è stato suddiviso in zona “A” e zona “B”. Come specificato dal 4° comma dell’art. 7 della legge regionale n. 29/1997 la zona “A” è quella “di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione”, mentre la zona “B” è quella “di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione. Per avere alcuni esempi di confrronto, a zona “B” nel XV Municipio sono state destinate le aree delle lottizzazioni convenzionate “Borghetto San Carlo” (poi compensata alla Bufalotta), “Volusia” (poi compensata ad Eur-Castellaccio), “Giustiniana”, “Grottarossa” e “Saxa Rubra”, oltre che l’area in località “La Maggiolina“ alla Giustiniana. Il resto del territorio del XV Municipio, e quindi anche l’area di 4 ettari su cui si vorrebbe realizzare l’isola ecologica, è destinato a zona “A”, che non va però confusa con la zona “A” della proposta del Piano di Assetto del Parco, che ai sensi del punto 1) della lettera f) del 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 è la destinazione specifica da dare alla “zona di riserva integrale, nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità”. A zona “A” la proposta ha riservato solo il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) “Valle del Cremera – Zona del Sorbo” che ha una superficie di appena 21,66 ha e che costituisce lo 0,13% circa dell’intero territorio del Parco. È QUINDI ERRATO DIRE (E SCRIVERE COME HO DOVUTO NOTARE) CHE LA ZONA “A” INTERNA ALLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA È UN’AREA DI “TUTELA INTEGRALE”.
Quanto agli interventi che si possono fare in regime di misure di salvaguardia, quando era membro del 1° Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio ho redatto un elenco di ben 36 tra “interventi, impianti ed opere” consentiti, che può trovare al seguente link:
http://www.vasroma.it/wp-content/uploads/2013/08/Interventi-impianti-ed-opere-consentiti-dentro-il-Parco-di-Veio.pdf.
Nel P.R.G. del 1962 l’area comunale di 4 ettari a ridosso del Km. 10,200 di via della Giustiniana era destinata a zona agricola: nel vigente P.R.G. non c’è più questa destinazione in quanto è soggetto al Piano di Assetto, per cui il 2° comma dell’art. 64 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dispone che “Nelle Aree naturali protette regionali, fino all’approvazione dei Piani di assetto di cui all’art. 26 della LR 29/1997 o fino all’adozione, da parte degli Enti competenti, di specifiche norme di salvaguardia, si applica, anche in caso di eventuale decadenza, la disciplina transitoria costituita dall’art. 9 della LR 24/1998 e dagli artt. 8, 44, commi 13 e 14, della LR 29/1997”.
Con la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012 (sul cosiddetto “Piano Casa”) è stato modificato il testo della lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della l.r. n. 29/1997 nel seguente modo: “All’interno delle zona A sono consentite: … d) le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA)” anche in deroga a PTP e PTPR. Grazie a questa norma del tutto incostituzionale nel parco di Veio sono state realizzate ville ed addirittura alberghi, mascherati da case di campagna e strutture di agriturismo inserite in piani di utilizzazione agricola, che non avevano nemmeno i fondi terreno sufficienti.
@ Rodolfo Bosi, la ringrazio per la sua risposta molto articolata e approfondita. ahimè il link postato rimanda solo all’associaizone e non apre alcun file in PDF . Le chiedo se la zona A, a cui lei si riferisce, del piano casa è l’iniziale suddivisione tra A e B o la zonizzazione del Pda in A,B,C e D con le variesottozone,,.per capire, visto i meandri delle norme…
Per il pdf basta togliere il punto finale.
@ Simone, grazie!
@DavideB – La zona “A” a cui mi riferisco è quella identificata all’interno della attuale perimetrazione provvisoria del Parco di Veio, dove – grazie alla legge regionale n. 12 del 6.8.2012 (sul cosiddetto “Piano Casa”) è possibile costruire case, se previste in specifici Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) anche il deroga a PTP e PTPR.
Il 28 settembre 2012 il Governo Monti ha deliberato l’impugnativa in Corte Costituzionale avverso la suddetta legge, che non è stata però riformata riguardo a questo specifico punto dalla Giunta Zingaretti per una “dimenticanza” anche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che con nota VAS prot. n. 21 del 25.11.2013 ho fatto presente inutilmente all’allora Governo Letta: sembra che sia stato addirittura ritirato il ricorso alla Corte Costituzionale.
Invito chi volesse vedere le foto a colori di quanto è stato costruito in tal modo dentro il Parco di Veio a cliccare su
http://www.vasroma.it/wp-content/uploads/2013/08/Costruzioni-realizzate-tramite-P.U.A.-dentro-il-parco-di-Veio.pdf .
Ogni Piano di Assetto dei parchi è suddiviso in 4 zone di tutela (ed eventuali sottozone), che vanno dalla zona di riserva integrale (zona A) e passando per la zona di riserva generale (zona B) e la zona di protezione (zona C) arrivano alla zona di promozione economica e sociale (zona D), “da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione”: solo in quest’ultima zona è consentita la nuova edificazione.
Secondo la legge regionale n. 29/1997 nella zona di riserva integrale “l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità”, nella zona di riserva generale “è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio”, mentre nelle zone di protezione sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Pur mantenendo le suddette prescrizioni della legge regionale n. 29/1997, anche perché recepiscono integralmente il 2° comma dell’art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6.12.1991, il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale n. 10 del 10.11.2014, che consente ai Piani di Assetto di far realizzare nelle zone B, C e D anche e soprattutto i Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) che in deroga ai vincoli paesistici hanno già permesso in regime di “misure di salvaguardia” di far costruire ex novo addirittura strutture alberghiere.
Per quanto riguarda infine l’isola ecologica che si vorrebbe realizzare dentro il Parco di Veio invito chi volesse avere una informazione completa ad andare a leggere l’articolo-dossier che ho pubblicato ieri sul sito http://www.vasroma.it (http://www.vasroma.it/lisola-ecologica-che-si-vorrebbe-realizzare-dentro-il-parco-di-veio-vas-chiede-di-rispettare-e-far-rispettare-le-misure-di-salvaguardia-di-questarea-naturale-prote/#more-19589).
@Rodolfo Bosi, quello che scrive suscita un certo allarme: sapere che sono stati costruti addirittura degli alberghi ex novo…senza che nessuno dicesse o facesse nulla…quali sono?
@ Rodolfo Bosi, ho letto – e riletto – il suo complesso articolo/dossier. mi sto appassionando, in un’ottica che credo ogni cittadino debba avere per poter partecipare e capire quello che realmente accade nel proprio municipio.
Avevo letto l’approvando Pda e mi era sembrato che fosse composto da una parte dalle zone, che anche lei cita A, B, C e D, e da dei progetti di intervento in alcune parti del Parco, che non si sa bene chi e quando dovrebbero essere realizzati. Mi sembravano come delle macroaree indipendenti dalle zone ricomprese al loro interno…
@DavideB – Ai sensi del 2° comma dell’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione della proposta del Piano di Assetto del Parco di Veio le 28 “schede di intervento” costituiscono “gli interventi pubblici previsti dal Piano e descritti nelle schede di intervento” che “ sono – con la sua approvazione – dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili”.
Il successivo 4° comma dell’art. 18 dispone che “Il piano dispone l’attuazione degli interventi così come individuati nelle schede di intervento ad esso allegate, anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alle zona C e D”: nelle osservazioni da me presentate a nome di VAS ho chiesto di cancellare la possibilità della deroga in quanto illegittima.
L’art. 29 della Norme Tecniche di Attuazione elenca 5 schede di intervento (da A1 ad A5) e 23 specifiche schede di intervento descritte nell’elaborato A3, previste in tutte e 4 le zone del Piano di Assetto (A, B, C e D), che non sono quindi da esse indipendenti.